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Fondo Exit Strategy Fuif – Linea di Intervento Garanzia e Finanziamenti

Fondo Exit Strategy Fuif – In data 31/07/2024 è stato pubblicato sul BURC il decreto dirigenziale n.11067 del 30/07/2024 di approvazione del Regolamento Operativo “Fondo Exit Strategy Fuif – Linea di Intervento Garanzia e Finanziamenti” destinato a sostenere settori e attività strategiche attraverso il sostegno alla liquidità (sotto forma di prestiti o di somme a garanzia) degli enti pubblici di governo dei servizi essenziali per la collettività, con particolare riferimento al settore idrico e rifiuti regionale.

DOTAZIONE FINANZIARIA
8 euro/milioni (di cui 5 milioni per garanzie dirette agli intermediari finanziari e 3 milioni quota di riserva per finanziamenti a copertura rate enti pubblici di governo servizi essenziali)

DOMANDA
La Linea di Intervento è operativa dalla data di pubblicazione del Regolamento sul BURC fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
Ai fini della partecipazione, il Regolamento Operativo approvato e la documentazione per il convenzionamento delle banche ed intermediari finanziari, nonché per la richiesta di accesso al Fondo sono disponibili al link: https://www.regione.calabria.it/provvedimenti-regionali/fondo-exitstrategyfuifpresadattodelladgrn-331del25-06-2024approvazione-regolamento-operativoedellarelativamodulistica/

FINALITÀ E STRUTTURA DI SINTESI DELLA LINEA FONDO DI GARANZIA
Il Fondo di Finanziamenti e Garanzia Exit Strategy Fuif è finalizzato ad agevolare l’accesso al credito degli enti pubblici in house providing che operano in Calabria nei servizi essenziali per la collettività (in ambito idrico e rifiuti)
La quota del Fondo di “garanzia” è destinata a rilasciare una garanzia diretta, a prima richiesta, agli intermediari finanziari (banche) convenzionati, anche in “pool”, per il tramite del Soggetto Gestore Fincalabra Spa, a fronte di finanziamenti a medio termine e a  condizioni di mercato, concessi dagli intermediari convenzionati alle imprese/enti richiedenti operanti negli ambiti indicati.
Le operazioni dello strumento di garanzia potranno puntare a rafforzare i settori strategici dei servizi essenziali per la collettività.
La struttura dell’operazione prevede l’inserimento all’interno del Fondo Exit Strategy Fuif esistente di una linea di intervento denominata “fondo garanzia e finanziamenti”, per  sostenere la liquidità degli enti pubblici di governo dei servizi essenziali, con particolare riferimento al settore idrico e rifiuti regionale.
La dotazione di “garanzia” del Fondo prevede la concessione di una garanzia diretta su operazioni bancarie relative a finanziamenti di durata minimo 18 mesi e massimo 36 mesi deliberati dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito (soggetti finanziatori), anche in “pool”, a fronte di una valutazione della capacità di rimborso degli stessi enti/imprese, la cui copertura può essere assicurata da piani di rientro in essere tra gli enti e i debitori (Comuni).
Gli intermediari finanziari selezionati, dopo la sottoscrizione di apposita convenzione, possono richiedere una garanzia diretta sulla linea “Fondo garanzia” in misura pari al massimo all’80% del finanziamento deliberato agli enti di governo/imprese pubbliche operanti nei servizi essenziali.
La garanzia copre il capitale e gli interessi (oltre a spese accessorie)
Non sono ammissibili ulteriori garanzie di tipo reale sui finanziamenti concessi.Potrà essere prevista quale garanzia “atipica” l’acquisizione di un impegno alla canalizzazione dell’incasso rate di eventuali piani di rientro collegati al finanziamento deliberato.
La dotazione di “riserva” del Fondo prevede la concessione di un finanziamento a tasso di mercato, di durata minima 36 mesi e massimo 60 mesi,  da parte del Soggetto Gestore in favore degli enti pubblici di governo dei servizi essenziali regionali (correlato al finanziamento concesso dai Soggetti finanziatori alle stesse imprese e coperto dalla garanzia diretta della apposita dotazione dello stesso Fondo) vincolato alla copertura di eventuali rate in ritardo di pagamento (ritardo compreso tra un minimo di 1 giorno e un massimo di 30 giorni e comunque entro il 30 del mese di scadenza della rata) dei finanziamenti concessi in relazione al punto a) fino a capienza della dotazione di riserva.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE SPECIFICHE ED EFFETTO MOLTIPLICATIVO
Per la concessione delle garanzie e dei correlati finanziamenti vincolati sono necessari specifici requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle operazioni, definiti nel Regolamento Operativo e nella Convenzione.
Per l’accesso alle garanzie del Fondo, i soggetti finanziatori dovranno preventivamente sottoscrivere apposita convenzione con la Regione Calabria per il tramite del Soggetto Gestore.
Il Fondo per il rilascio di garanzie dirette - da parte della Regione Calabria per il tramite del Soggetto Gestore Fincalabra SpA - in favore dei soggetti finanziatori convenzionati, sarà attivato solo a seguito della adesione delle Banche alla manifestazione di interesse
Effetto moltiplicatore risorse regionali: la concessione di garanzie rilasciate dal fondo è fissata in “x3” a titolo di moltiplicatore, per le operazioni a medio termine (minimo 18 mesi e massimo 36 mesi) garantite sul Fondo, fino al completo assorbimento della dotazione del fondo.
Con la dotazione di “riserva” del Fondo, la Regione, per il tramite del soggetto Gestore, concederà agli enti pubblici di governo dei servizi essenziali un finanziamento a tasso di mercato di 36 mesi minimo e 60 mesi massimo che resterò vincolato per coprire il pagamento di eventuali rate in ritardo dei finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia. 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Enti pubblici “in house providing”, di governo dei servizi essenziali e/o di interesse economico generale, con particolare riferimento al settore idrico e rifiuti regionale, con i seguenti requisiti:

- in regola con gli obblighi di regolarità fiscale e contributiva
- in regola con gli obblighi relativi alla normativa antimafia
- che non risultano “imprese in difficoltà”
- che non abbiamo esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria
- che non presentano, nei confronti delle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinamenti deteriorati” ai sensi del paragrafo 2 parte B della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca D’Italia e s.m.i.
- che non abbiano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli

 

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