Fondo Equity Investment per le Imprese innovative

CHIUSURA SPORTELLI OPERATIVI FONDO EQUITY INVESTMENT

Con decreto n. 12666 DEL 21 ottobre 2016, la Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, ha disposto la chiusura degli sportelli informativi per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Equity Investment a far data dall’assunzione del decreto stesso.




Con D.D.G. n° 296 del 26 Gennaio 2016, pubblicato nel B.U.R.C. n°14 del 15 Febbraio 2016, è stato approvato il nuovo regolamento operativo del fondo EQUITY.

Il Fondo Equity Investment per le Imprese innovative, avente una dotazione finanziaria pari ad € 3.000.000, è finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese che operano nei settori ad alta tecnologia ovvero nate da spin off accademici, di ricerca e aziendali, e che basano il loro modello di business sulla valorizzazione della conoscenza attraverso lo sfruttamento economico del capitale intellettuale di cui dispongono.

Il Fondo interviene per supportare la crescita e l’implementazione di programmi di sviluppo delle imprese già esistenti (expansion) che, superata la fase di start up, possono accedere a risorse finanziarie per l’attuazione di piani di sviluppo e di crescita dimensionale ed operativa.

Le Domande potranno essere trasmesse a far data dal 15 Febbraio 2016 secondo le modalità previste nel regolamento operativo.

Si informa che, a seguito della decisione della Commissione Europea (decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015) sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi a valere sul FESR 2007-2013, tenuto conto delle recenti decisioni dell’Amministrazione regionale (Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali), e nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento Operativo del Fondo in oggetto che tenga conto di tali decisioni, il termine di ultimazione del programma di investimento è fissato entro 12 mesi dall'ingresso del Soggetto Gestore nel capitale della società beneficiaria; tale ingresso, sotto forma di aumento di capitale con sovrapprezzo, dovrà essere sottoscritto e versato entro il 31 ottobre 2016.

Eventuali informazioni specifiche concernenti gli aspetti tecnico-operativi del Fondo potranno essere richieste esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: fondoequity@fincalabra.it

 

Chiarimenti e F.A.Q.

Sulla base di quanto riportato all'art. 4 del Regolamento dell'Equity Investment la nostra impresa, in corso di costituzione, sarebbe ammissibile in quanto trattasi di start-up innovativa per come definita dall'art. 25 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e sm.

La nostra richiesta di chiarimento riguarda quanto riportato al quarto capoverso dell'art. 8 del Regolamento dove si evidenzia che:

Ai fini del presente Regolamento per conclusione positiva di un Processo di Innovazione si intende che l'impresa si trovi, obbligatoriamente, in una delle seguenti fattispecie: a. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per invenzione e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 10 anni, o b. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per modello di utilità e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 5 anni, o c. ha già presentato domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità e che presenta un rapporto di ricerca o opinione di brevettabilità da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di interpretazione l'assenza delle "X" e "Y" almeno nelle prime cinque rivendicazioni o d. ha depositato un disegno o modello comunitario da non più di 7 anni.

Si ritiene che questa specificazione non si applichi al caso delle start up innovative, trovando invece ragione nel caso delle PMI Innovative che rappresentano, comunque, una ulteriore tipologia di impresa ammissibile. Sulla base di quanto esplicitato, si chiede alla SV di confermare che la lettura congiunta dei due articoli 4 e 8 del Regolamento non porti ad escludere le start up innovative che non hanno ancora ottenuto o presentato una domanda di brevetto.

 

Risposta:

Il Regolamento Equity Investment (pubblicato sul BURC n. 14 del 15 Febbraio 2016) stabilisce all’art. 4 le tipologie dei soggetti ammissibili a contributo e i requisiti che devono essere posseduti. In particolare alla lettera f) si distingue tra:

i) “Start-up innovativa per come definite dall’art. 25 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche”;

ii) “Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative per come definite dall’art. 4 del Decreto Legge del 24/01/2015 convertito con Legge n. 33 del 24/03/2015, oppure le PMI che pur non rientrando nella definizione di cui sopra hanno comunque concluso positivamente un Processo di Innovazione”.

iii) “Nuove imprese innovative (di seguito “NewCo”), costituite da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, nate da spin-off accademico o spin-off aziendale (come di seguito definiti), e che hanno positivamente concluso un Processo di Innovazione”.

Come si evince il requisito della conclusione di un Processo di Innovazione è richiesto esclusivamente per le PMI Innovative e per le Nuove imprese innovative (Newco). Lo stesso Allegato 1 al Regolamento (Domanda di finanziamento) a pag. 3 con riferimento alle tre tipologie di imprese previste dall’art. 4 richiede, esclusivamente per le PMI Innovative e per le Newco, l’indicazione del possesso dell’ulteriore requisito relativo alla conclusione positiva di un Processo di Innovazione.

Il penultimo capoverso dell’art. 8 del Regolamento:

“l’Equity Investment è quindi uno strumento di ingegneria finanziaria finalizzato al supporto agli investimenti (ed in parte al capitale d’esercizio) mediante un intervento di capitale di rischio concessi ad imprese aventi le caratteristiche indicate nell’art. 4 e finalizzati alla loro crescita ed espansione mediante il supporto finanziario alla realizzazione di un Piano di Investimenti a valle della conclusione, positiva, di un Processo di Innovazione.

E' da riferirsi quindi solo alle PMI Innovative e alle Nuove imprese innovative (Newco) per come definite all’art. 4.